Pillola 1
L’affidamento condiviso (che c’è già da anni ed è la regola) in Italia sarebbe un flop. I bambini sarebbero sempre affidati alle madri. Falso.
Funziona benissimo.
Nella relazione al ddl si paragona l’Italia alla Svezia e al Quebec, senza tener conto del livello di parità di genere di quei paesi, dove le donne sono sostenute nella maternità e lavorano guadagnando quanto i loro compagni. Le cose in Italia non vanno proprio così!
Non serve una legge che imponga l’affido più condiviso.
Pillola 2
Occorre stanziare fondi per creare in ogni tribunale sezioni di giudici specializzati in diritto di famiglia (e quindi in grado di riconoscere le strumentalizzazioni di entrambe le parti) e stabilire norme che impongano il dialogo tra i vari uffici giudiziari interessati (procure, tribunale minorenni, tribunale civile e penale).
Altro che Daspo ai bambini!
Le norme che abbiamo sono più che sufficienti a garantire l’affido condiviso – che è la regola – applicato quando possibile.
Di certo non in situazioni di violenza domestica!
Pillola 3
Il ddl introduce la mediazione civile obbligatoria in tutte le separazioni in cui siano coinvolti i figli minorenni.
Dimentica le ipotesi in cui le donne si separano perché hanno subito e subiscono violenza (fisica, sessuale, psicologica, economica).
In questi casi la mediazione obbligatoria è inapplicabile (art. 48 della Convenzione di Instanbul).
Pillola 4
Gli artt. 17 e 18 del disegno di legge prevedono che il bambino quando non vuole stare con uno dei due genitori (manifesti rifiuto, alienazione, estraniazione) sia allontanato dalla sua casa, collocato presso l’altro genitore o inviato in una “apposita struttura specializzata” (casa famiglia). Questo anche “in assenza di evidenti condotte di uno dei genitori” pregiudizievoli per l’altro.
Azzerate le battaglie condotte per anni dalle madri (e da noi avvocati nelle aule di giustizia) accusate falsamente di alienazione genitoriale.
Pillola 5
Il ddl Pillon: 1) incrementa la conflittualità genitoriale, 2) lede gravemente gli interessi dei bambini, 3) assegna al concetto di alienazione genitoriale ( ancora discusso nel mondo scientifico) un ruolo fondamentale nelle separazioni giudiziali, con rischi di strumentalizzazioni enormi, 4) parte dall’assunto che le denunce per violenza siano false ( e quindi si preoccupa di colpire le false denunce di maltrattamenti, piuttosto che tutelare le vittime, soprattutto minori).
Se lo scopo era di dare maggior tutela ai padri separati…ecco non ci sono affatto riusciti!
Hanno solo ridotto enormemente quella di madri e soprattutto, bambini.
Pillola 6
Si impone una “bigenitorialità coatta”.
50% del tempo passato con ognuno dei genitori, doppio domicilio, nessun assegno di mantenimento per i figli minori.
Anche in presenza di denuncia per violenza domestica deve essere garantita la frequentazione del figlio col padre, eventualmente sospesa per tempi brevissimi. Infatti il giudice (sic!), nei rari casi di affido esclusivo, deve “garantire il diritto del minore alla bigenitorialità …promuovendo azioni concrete per rimuovere le cause che hanno portato all’affidamento esclusivo” (art. 12).
Si sottovaluta totalmente la situazione di violenza, paragonandola ad un capriccioso vezzo di madri risentite e
spietate (ci saranno eh, ma saranno 5 e sono fermate da operatori formati), cioè ad una dinamica sulla quale il giudice possa facilmente intervenire con semplici suggerimenti.
Si ha idea di cosa sia davvero l’inferno della violenza domestica per una donna e per i suoi bambini?
Pillola 7
L’art. 11 impone ai giudici della separazione di far trascorrere ai figli lo stesso tempo con la mamma e con il papà (tempi paritetici o equipollenti). I genitori possono concordare tempi diversi, ma il bambino deve trascorrere “non meno di 12 giorni al mese con ciascun genitore, compresi i pernottamenti”.
La stabilità dei minori è fortemente compromessa, la disposizione non tiene conto dei singoli casi, delle concrete situazioni familiari e dell’età del figlio. Esistono sicuramente genitori in grado di gestire al meglio affidi effettivamente condivisi (a favore dei quali già da tempo i giudici si pronunciano favorevolmente in base alla normativa vigente), ma esistono anche realtà nelle quali l’affido paritetico non è realizzabile, se non con grave pregiudizio per i figli, considerati alla stregua di beni materiali da spostare da un domicilio all’altro.
Pillola 8
In ispregio a qualsiasi principio di logica, prima ancora che di diritto, si vuole preminente un coattivo e straripante dovere di co-genitorialità, anche in insanabile contrasto con provvedimenti giudiziari posti a tutela dei minori e delle vittime di violenza domestica, quali le misure cautelari personali – come ad esempio quelle dell’allontanamento dalla casa familiare ex art. 282 bis c.p.p. o del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa ex art. 282 ter c.p.p. – frequentemente disposte in materia.
Le conseguenze sarebbero gravissime per le vittime (paradossalmente anche per i padri indagati, che rischierebbero l’aggravamento della misura con incarcerazione immediata!), ulteriormente esposte alle ritorsioni sui propri figli minori da parte dei maltrattanti.
Pillola 9
La mediazione costa. Costa parecchio.
Rendere obbligatoria la mediazione (anche se gratuita nel primo incontro) nei giudizi di separazione con minori non può che gravare inesorabilmente sulle parti e fra queste su quella più debole economicamente. Inutile sottolineare che in Italia la parte più fragile economicamente è statisticamente la donna.
E ciò al netto di ogni altra fondata preoccupazione in ordine al divieto di mediazione obbligatoria nelle ipotesi di violenza (Convenzione di Istanbul) e inopportunità e inutilità di costringere le parti a mediare in assenza di qualsivoglia volontà in tale direzione.
Pillola 10
Un po’ di dati.
Viene definito l’innovativo “disegno di legge sull’affido condiviso”. È falso.
L’affido condiviso c’è già ed è applicato nell’ 89% dei casi, mentre l’affidamento esclusivo rappresenta solo l’8,9% delle ipotesi. (Istat, 2016). Dove si posizioneranno mai i casi di violenza domestica?
Il ddl prevede l’abolizione dell’assegno di mantenimento per porre fine allo sfruttamento dei padri ad opera di madri alienanti (dei figli) ed approfittatrici.
Per lo più l’assegno di mantenimento, disposto a carico del padre a favore dei figli, ha un importo medio mensile che va dai 150 euro ad un massimo di 600 euro circa.
Le condanne per violazione degli obblighi di mantenimento sono il doppio di quelle per maltrattamenti (Istat, 2006).
Silvia Belloni -Lara Benetti – Cinzia Calabrese – Roberta De Leo – Simonetta D’Amico – Paola Ponte.
Foro di Milano